Ripubblichiamo il cosiddetto “Decreto Attrezzature”. L’Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, stipulato il 22 febbraio 2012 (pubblicato in GU il 12 marzo 2012), integra i precedenti del 21 dicembre 2011 (sulla formazione generale e specifica di lavoratori, dirigenti e preposti) relativamente all’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.
L’accordo specifica anche i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO SPECIFICA ABILITAZIONE
La formazione disciplina la formazione specifica per coloro che utilizzino:
piattaforme di lavoro mobili ed elevabili;
gru a torre;
gru mobile;
gru per autocarro;
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (diversi tipi);
trattori agricoli e forestali;
macchine movimenti terra (diversi tipi);
pompa per calcestruzzo.
Per ciascuna attrezzatura sono specificati i contenuti: la formazione è sia teorica sia pratica, con verifica obbligatoria di efficacia, al fine del riconoscimento delle competenze tecnico-professionali richieste.
Il verbale di riconoscimento delle competenze acquisite deve essere inviato alla Regione o Provincia Autonoma competente per territorio, per l’implementazione del registro informatizzato della formazione.
Le Regioni e Provincie Autonome, in attesa di un criterio nazionale di certificazione dei crediti e competenze, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
La formazione e-learning è possibile solo per il modulo di formazione generale.
Il modulo giuridico-normativo viene effettuato una sola volta e riconosciuto per attrezzature similari.
Vi è un obbligo di aggiornamento quinquennale di almeno 4 ore di cui 3 pratiche.
Alla data di entrata in vigore dell’accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9 dell’Accordo.
Possono esserci riconoscimenti “totali” nel caso in cui i corsi precedentemente effettuati rispettino in toto i criteri, oppure “in parte”, ma in ogni caso si richiede un modulo di aggiornamento e la verifica di efficacia.
E’ necessario attestare documentalmente i corsi eventualmente effettuati prima dell’entrata in vigore del decreto, compresi i risultati delle eventuali test teorici e pratici.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature previste in questo accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (punto 12).
L’Accordo entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi il 12 marzo 2013.
scarica Accordo22febbraio2012